Spesso si sente dire che il voto di scambio è sempre esistito e che è un modo di fare oramai consolidato. La corruzione elettorale (si chiama così il voto di scambio) è un reato che offende più parti, perché
presidia sia l’interesse dello Stato a libere e corrette
consultazioni, ma anche il diritto di ogni
elettore alla libera espressione.
Il primo comma (l’articolo è l’86 del DPR 570/1960), punisce il candidato o chi per lui offre o promette qualunque utilità a uno o più elettori, anche utilità dissimulate (per esempio rimborsi, vitto alloggio o spese e servizi). Punisce l’elettore che, per dare o negare il proprio voto, accetta offerte o promesse o riceve denaro o altra utilità. In entrambe le situazioni si prescinde completamente dalla realizzazione del pactum sceleris, avendo il legislatore del 1960 arretrato la soglia di punibilità al momento dell’accordo e/o della promessa. Ciò è reso ben evidente nel caso in cui l’iniziativa spetta al “politico” - o a chi per lui - in cui il reato si consuma al momento in cui viene realizzata la promessa a vantaggio dell'elettore. Se poi si realizzerà la promessa ciò è del tutto indifferente per far scattare la punibilità.
Ma anche nell’ipotesi più strutturata del comma 2 - il vero e proprio accordo tra elettore e candidato - il reato si consuma al momento dell’accettazione dell’offerta o della promessa e ovviamente anche alla ricezione del denaro, e non sarà di nessuna importanza ogni e ulteriore esecuzione dell’accordo.
Quindi non ci venga a dire nessuno che il voto di scambio è punibile solo quando c'è travaso di denaro. Non è affatto vero perché la legge si esprime correttamente anche per le utilità. Che significa utilità? L'utilità è un'azione , un atto o una corresponsione che procura soddisfazione individuale e felicità nella persona che la riceve dando, in questo caso, il voto in cambio.
Gli esempi sono tanti: un posto di lavoro , il condono di un abuso edilizio non condonabile , il cambio della destinazione d'uso di un immobile in violazione alle norme e perfino omettere l'acquisizione di un immobile abusivo al patrimonio del Comune.
Il primo comma (l’articolo è l’86 del DPR 570/1960), punisce il candidato o chi per lui offre o promette qualunque utilità a uno o più elettori, anche utilità dissimulate (per esempio rimborsi, vitto alloggio o spese e servizi). Punisce l’elettore che, per dare o negare il proprio voto, accetta offerte o promesse o riceve denaro o altra utilità. In entrambe le situazioni si prescinde completamente dalla realizzazione del pactum sceleris, avendo il legislatore del 1960 arretrato la soglia di punibilità al momento dell’accordo e/o della promessa. Ciò è reso ben evidente nel caso in cui l’iniziativa spetta al “politico” - o a chi per lui - in cui il reato si consuma al momento in cui viene realizzata la promessa a vantaggio dell'elettore. Se poi si realizzerà la promessa ciò è del tutto indifferente per far scattare la punibilità.
Ma anche nell’ipotesi più strutturata del comma 2 - il vero e proprio accordo tra elettore e candidato - il reato si consuma al momento dell’accettazione dell’offerta o della promessa e ovviamente anche alla ricezione del denaro, e non sarà di nessuna importanza ogni e ulteriore esecuzione dell’accordo.
Quindi non ci venga a dire nessuno che il voto di scambio è punibile solo quando c'è travaso di denaro. Non è affatto vero perché la legge si esprime correttamente anche per le utilità. Che significa utilità? L'utilità è un'azione , un atto o una corresponsione che procura soddisfazione individuale e felicità nella persona che la riceve dando, in questo caso, il voto in cambio.
Gli esempi sono tanti: un posto di lavoro , il condono di un abuso edilizio non condonabile , il cambio della destinazione d'uso di un immobile in violazione alle norme e perfino omettere l'acquisizione di un immobile abusivo al patrimonio del Comune.
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