La vicenda conosciuta da tutti come "FINTI POVERI" che si trascina da anni nelle sedi giudiziarie di Roma e Frosinone in due distinti procedimenti aperti davanti al Tribunale di Frosinone e presso la Corte dei Conti di Roma finalmente ha avuto il suo primo epilogo con la sentenza in appello della SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO n. 50/2024 , che ritiene gli appelli infondati e addossa precise responsabilità agli appellanti.
In buona sostanza la Corte dei Conti ci va giù duro e nella sentenza scrive:" Infatti, secondo la Corte territoriale era rilevante il fatto che i predetti avevano “concorso a costruire e a far operare un sistema di erogazione del tutto sviato rispetto a quella che avrebbe dovuto essere la corretta prassi amministrativa”
(pag.29 sentenza) e, segnatamente:
– il Veronesi aveva “materialmente proceduto alla compilazione di decine di istanze di erogazione del contributo, omettendo di svolgere controlli sulla regolarità della procedura e violando continuativamente il divieto di ingerirsi nell’attività gestionale” (pag.30);
– il Nozori aveva “sottoscritto tutti i provvedimenti di liquidazione, a fronte di fascicoli amministrativi incompleti, stante il mancato rispettodella procedura amministrativa prevista".
Ed ancora: In definitiva, per le concrete modalità con le quali tale delicato segmento di attività amministrativa è stato svolto, risulta corretto l’addebito della responsabilità a titolo di dolo, attesi gli inequivocabili elementi comprovanti la consapevolezza e la volontà degli appellanti di concorrere con la rispettiva condotta alla realizzazione di una gestione delle risorse finanziarie comunali destinate al settore sociale non conforme alle norme, come emergenti dagli accurati approfondimenti istruttori".
Di seguito: "Ogni ulteriore indulgente valutazione, attraverso l’esercizio dell’invocato potere riduttivo, è preclusa dalla connotazione dolosa della condotta, secondoì la pacifica giurisprudenza contabile (ex multis, sentenze Sez. III app. n.17142/2019; Sez. II app. n.306/2022; n.469/2019; n.522/2017), in quanto finalizzato a ridurre il danno da imputare al responsabile in presenza di condizioni, oggettive o soggettive che consentano che una quota di esso resti irrisarcita, il che collide col particolare disvalore della condotta dolosa".
Ed infine: "Conclusivamente, gli appelli sono infondati e, per l’effetto, deve essere
confermata la sentenza impugnata. Le spese del grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo a beneficiodello Stato, seguono la soccombenza e sono poste a carico degli appellanti, in parti eguali.
Il Comitato Civico Free Monte per la corretta conoscenza di quanto appena riportato riporta nel link di seguito la sentenza: Il link permette di accedere e di scaricare la sentenza integrale dopo che il file verrà reindirizzato.
Sentenza di appello Corte dei Conti
La stampa intanto:
Il Tg 24 info con l'articolo scritto da Cesidio Vano spiega benissimo la vicenda
Il Comitato Civico Free Monte pur soddisfatto della sentenza emessa dalla Corte dei Conti si rivolgerà all'Amministrazione Comunale e a S.E. il Prefetto di Frosinone per valutare se ci sono le condizioni per l'incompatibilità del Consigliere Comunale condannato dalla Corte dei Conti vista la lite pendente con l'Ente Comune di Monte San Giovanni Campano.