mercoledì 7 maggio 2014

La zona Nord di Monte San Giovanni Campano è stata dichiarata Zona di Protezione Speciale

Tempi durissimi per politici accondiscendenti le scorribande, per le pseudo associazioni che si definiscono Ambientaliste e profondo lutto per i cacciatori che potranno cacciare nei cortiletti e negli orti del nostro territorio. La Regione Lazio ha accolto le richieste per includere le nostre montagne nella Zona di Protezione Speciale con la seguente delibera votata all'UNANIMITA' ma ha fatto ancora meglio perchè ha disposto che qualsiasi cosa si voglia fare sulle nostre montagne sia sottoposta ad approvazione dell'Unione Europea tramite il Ministero dell'Ambiente. Insomma uno spettacolo in favore della vita e contro i poteri forti.
OGGETTO: Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.928 


LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”e successive modificazioni;

VISTO il regolamento 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni;

VISTA la direttiva 2009/147/CE (ex direttiva CEE 79/409/CEE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in base alla quale sono classificati “come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e superficie alla conservazione di tali specie”;

VISTA la direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli Habitat naturali e semi-naturali e della flora e fauna selvatiche, che, tra l’altro, prevede la costituzione di “una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione (ZSC), denominata Natura 2000, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali e semi-naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II ….”, e “che comprende anche le zone di protezione speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE”;

VISTO il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio dell’11 giugno 2007 e successive modificazioni, attuazioni e integrazioni, relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti;

VISTO il regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 e successive modificazioni, attuazioni e integrazioni “che stabilisce norme comuni relative ai regimi del sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti CE n. 1290/2005, CE n. 247/2006, CE n. 378/2007 e abroga il regolamento CE 1782/2003” e, in particolare, gli articoli 4 e 5 che istituiscono l’ elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui all’Allegato II del regolamento stesso relativi agli Atti A1 (Direttiva 2009/147/CE) e A5 (Direttiva 92/43/CE);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.”, come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, e in particolare:
- l’articolo 4 che stabilisce che le Regioni, “sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete Natura 2000 … adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali” e che “qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente”;
- l’articolo 6 che dispone che gli “obblighi derivanti dall’articolo 4 si applicano anche alle zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2007)" e in particolare l'art. 1, comma 1226, che, al fine di prevenire ulteriori procedure d'infrazione, demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'individuazione di criteri minimi uniformi sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono adottare le misure di conservazione di cui agli artt. 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono state dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);
VISTI, in particolare, nell’ambito del suddetto D.M.:
- l’articolo 2 relativo alla definizione delle misure minime di conservazione delle ZSC;
- l’articolo 3, comma 1, secondo cui: “le misure di conservazione ovvero gli eventuali piani di gestione previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, sono adottati ovvero adeguati dalle regioni e dalle province autonome con proprio atto entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", nonché dei criteri minimi uniformi definiti col presente decreto e articolati come segue:
criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS;
criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per specifiche tipologie di ZPS”;
- l’articolo 4, comma 2, in base al quale con lo stesso atto di cui all’art. 3, comma 1, le regioni e le province autonome assegnano ciascuna ZPS ad una o più delle tipologie ambientali previste dal comma 1 dello stesso articolo, sulla base della descrizione e della caratterizzazione delle tredici tipologie ambientali contenute nell'allegato 1;
- l’articolo 5 che individua i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS;
- l’articolo 6 che individua i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tipologie di ZPS;

VISTO il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 “Attuazione delle direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all' inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”, che riporta un nuovo regime sanzionatorio nella materia introducendo nel codice penale specifiche fattispecie incriminatrici volte a punire la condotta di chi uccide, distrugge, preleva o possiede fuori dai casi consentiti esemplari di specie animali o vegetali selvatiche incluse in specifici Allegati delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CE e di chi distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all’interno di un sito Natura 2000;

VISTA la nota n. 27275 del 21.12.2010 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con la quale, tra l’altro, si invitano le Regioni e le Province Autonome a provvedere agli adempimenti finalizzati alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), fornendo le relative indicazioni tecniche;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n.29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”, e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 6, comma 5 secondo cui: “Ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell’inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesimi. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell’articolo 5 della presente legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27”;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7: “Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 concernente “Direttiva 92/43/CEE (Habitat) “Approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2005, n. 651 concernente “Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1103 del 2 agosto 2002 concernente: “Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l’attuazione della Sottomisura I.1.2 Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Ob. 2 2000/2006)”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 Agosto 2006, n. 533, concernente: "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione transitorie e obbligatorie da applicarsi nelle Zone Di Protezione Speciale.", come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2007 n.719;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2008 n. 363, concernente: “Rete Natura 2000: misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale”, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2008 n.928;

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009, recante l’elenco delle Zone di Protezione Speciale, classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, che include, per la Regione Lazio, le ZPS individuate con le D.G.R. 2146/1996, 651/2005, 697/08, 698/08, 699/08, 700/08, 701/08;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 26 settembre 2008 nn. 696, 697, 698, 699 e 700 riguardanti le rettifiche delle delimitazioni delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) Monti Reatini, IT6020005, Monti Lepini, IT6030043, Monti Ausoni ed Aurunci, IT6040043, Monti Simbruini Ernici, IT6050008, Comprensorio Tolfetano, Cerite Manziate, ZPS IT6030005 e Monte Romano, ZPS IT6010021 e la modifica della Deliberazione 651/05;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2008, n. 701 concernente: “Direttiva 79/409/CEE (Uccelli) concernente la designazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e la conservazione degli uccelli selvatici: Zona di Protezione Speciale (ZPS) Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, Zona di Protezione Speciale (ZPS) Monti Cornacchia tre Confini e Zona di Protezione Speciale (ZPS) Monti della Meta Deliberazioni Giunta Regionale nn. 2146/96 e 651/05. Adempimenti, riguardanti l’assegnazione di nuovi codici in quanto ZPS interregionali”;

CONSIDERATO che la Direttiva 2009/147/CE all’articolo 4 stabilisce che “per le specie elencate nell’Allegato I della stessa Direttiva, sono previste misure di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione”;

CONSIDERATO, altresì, che la Direttiva “Habitat”, all’articolo 6, prescrive, che “gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali” coerenti alle esigenze ecologiche dei siti”;

CONSIDERATO che al fine della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), in attuazione della Direttiva 92/43/CEE, è necessario individuare misure di conservazione generali o specifiche;

CONSIDERATA la necessità di stabilire espressamente la cessazione della vigenza della deliberazione della Giunta regionale n. 533/2006, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 719/2007, in quanto superata dall’emanazione del citato D.M. 17 ottobre 2007 e successive modificazioni;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di sostituire integralmente la deliberazione della Giunta regionale n. 363/2008, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 928/2008, che ha stabilito una serie di divieti e di regolamentazioni non direttamente discendenti dalla normativa comunitaria e statale sopra richiamate e non pienamente coerenti con le finalità di conservazione partecipata tipiche della filosofia della rete Natura 2000;

RITENUTO, conseguentemente, anche a seguito di specifiche istanze del territorio, di attuare in forma più puntuale, le disposizioni del citato D.M. 17 ottobre 2007 e successive modificazioni in modo da meglio conciliare le esigenze di tutela ambientale con quelle complessive del mondo rurale;

RILEVATO, infatti, che nel Lazio la nascita, la realizzazione e l'attuazione della Rete Natura 2000 sono avvenute attraverso processi amministrativi e tecnici che non hanno sempre visto il coinvolgimento diretto dei "portatori di interessi" e delle popolazioni locali interessati dalla presenza di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) e che gli stessi, anche per tale motivo, non hanno colto in maniera diffusa le opportunità di conservazione della biodiversità attraverso l'uso sostenibile delle risorse, derivanti dalla loro presenza;

RILEVATO, altresì, che i portatori di interesse e comunità locali hanno spesso vissuto con antagonismo la presenza della Rete Natura 2000, contrapponendosi alle "misure di conservazione" recepite in maniera estremamente restrittiva dagli strumenti regionali, essendo prive di una strategia partecipata integrata;

RILEVATO, inoltre, che diversi siti Natura 2000 del Lazio si sono conservati proprio per le "buone pratiche” agricole e forestali di tipo tradizionale adottate da parte di coloro che hanno proprietà, vivono e lavorano nei territori e che il relativo inserimento nella Rete Natura 2000 dovrebbe rafforzare tali “pratiche” anche ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della stessa direttiva 92/43, secondo cui ” le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali”;
RITENUTO di conseguenza che il processo di attuazione, in particolare attraverso piani di gestione, delle misure specifiche per le singole ZPS e per le ZSC in via di definizione dovrà, anche ai sensi dell’art. 6 comma 5, della l.r. 29/97 , essere oggetto di ampie forme partecipative dei portatori d’interesse locali prima della relativa trasmissione al Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare;
PRESO ATTO che la Regione Lazio ha presentato alla Commissione Europea un progetto LIFE+ nell’ambito del bando 2011, denominato “CORENA2000Lazio”, che include lo sviluppo di azioni di comunicazione finalizzate alla messa a punto, nel Lazio, di un modello di gestione partecipata della Rete Natura 2000 con i portatori d’interesse, nonché dei sistemi di comunicazione per la sensibilizzazione di specifiche "target audience" per accrescere l'accettazione sociale nei confronti delle Zone a Protezione Speciale e dei Siti di Importanza Comunitaria e la loro conoscenza;

RILEVATO che il DPR 357/97 e il DM 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, non stabiliscono alcuna limitazione generale per gli ambienti forestali prevedendo, invece, che le Regioni regolino alcune fattispecie in relazione a determinate tipologie di habitat;

RITENUTO pertanto, secondo le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 17 ottobre 2007:
- di assegnare ogni ZPS ad una o più delle tipologie previste dal comma 1 dell'art. 4 del DM medesimo, come indicato nell’allegato A alla presente deliberazione;
- di definire le misure di conservazione generali e le attività da promuovere e incentivare, valide per tutte le ZPS, riportate nell’Allegato B alla presente deliberazione
- di definire le misure di conservazione specifiche e le attività da favorire riferite alle singole tipologie di ZPS, riportate nell’Allegato C alla presente deliberazione;
- di prevedere misure di conservazione generali o specifiche per le ZSC, da designarsi ai sensi della normativa comunitaria e statale soprarichiamata, riportate nell’Allegato D alla presente deliberazione;

RITENUTO, altresì, di stabilire che le misure regolamentari in ambito forestale per alcune tipologie di habitat contenute nel citato D.M. 17 ottobre 2007 e successive modificazioni sono contemplate e attuate, nella Regione Lazio, dal citato r.r. 7/2005 con l'eccezione di quanto riportato nell'Allegato C, punti 1, lettera c), 2, lettera c) e 3, lettera c), relativamente alle Regolamentazioni e nell'Allegato C punto 2, lettera a), relativamente agli Obblighi, nonché di stabilire che dette misure sono da considerarsi misure di conservazione per le ZPS e le ZSC regionali oltre alle eventuali misure di conservazione inserite in piani di gestione per le singole ZPS o ZSC;

RILEVATA l’urgenza, per la grave situazione in cui versano i castagneti nella Regione Lazio a causa delle infestazioni da parte del Dryocosmus kuriphilus (Cinipede Galligeno del Castagno), di prevedere, in attuazione dell’articolo 22 della Direttiva 92/43 CE, la predisposizione degli studi comprendenti l’analisi del rischio, propedeutici alla possibilità di rilascio nell’ambiente dell’antagonista del Cinipede, Torymus sinensis anch’esso alloctono;

ATTESO che con la deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2006 n. 314 è stato approvato lo schema del IV Accordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree sensibili: Parchi e Riserve” (APQ7), sottoscritto in data 4 maggio 2001 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Regione Lazio, che approva il parco progetti tra cui l’intervento “Progetto Atlante degli Uccelli Nidificanti nel Lazio" che è stato concluso con la pubblicazione del volume  Nuovo Atlante degli Uccelli Nidificanti nel Lazio. Edizioni ARP (Agenzia Regionale Parchi), Roma, pp. 464";
RITENUTO, conseguentemente, di stabilire che per verificare la presenza nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate dalla Regione di specie di uccelli nidificanti di cui alla citata Direttiva 2009/147/CE, è adottato come testo di base il seguente volume:  Nuovo Atlante degli Uccelli Nidificanti nel Lazio. Edizioni ARP (Agenzia Regionale Parchi), Roma, pp. 464", fermo restando l’utilizzo dell'aggiornamento costante della letteratura scientifica;
RITENUTO che le eventuali misure di conservazione incluse nei piani di gestione specifici delle singole ZPS o ZSC possono modificare o integrare le misure di conservazione contenute negli allegati alla presente deliberazione, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali;

RITENUTO, altresì, necessario stabilire che nelle porzioni delle ZPS o ZSC ricadenti all’interno delle aree naturali protette le misure di conservazione di cui agli Allegati alla presente deliberazione integrano le misure di salvaguardia previste dai provvedimenti istitutivi ovvero, qualora esistenti, i piani e i regolamenti delle singole aree naturali protette;

RITENUTO, inoltre di stabilire, secondo le disposizioni previste dall’articolo 6, comma 4, della Direttiva 92/43 CE e dall'articolo 5 del DPR 357/97, che:
- qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione d'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, la Giunta Regionale può, attraverso apposito provvedimento, approvare il suddetto piano, anche in contrasto con le misure di conservazione di cui agli Allegati alla presente Deliberazione, prevedendo in ogni caso, nel sito stesso, misure compensative obbligatorie, atte a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000, informandone preventivamente il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e, per il tramite dello stesso, la Commissione Europea;
-che qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione d’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un progetto o un intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico inclusi motivi di natura sociale o economica, la Direzione Ambiente può, attraverso apposito provvedimento, autorizzare il suddetto progetto o l’intervento, anche in contrasto con le misure di conservazione di cui agli Allegati alla presente Deliberazione, prevedendo in ogni caso, nel sito stesso, misure compensative obbligatorie, atte a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000, informandone preventivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, per il tramite dello stesso, la Commissione Europea;
-che qualora un piano, un progetto o un intervento debba essere realizzato in un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione Europea, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;

RILEVATA, infine, la necessità e l’urgenza di intraprendere il percorso amministrativo necessario a stabilire apposite misure contrattuali, previste dalla normativa comunitaria e nazionale sopra richiamata, per la gestione dei siti Natura 2000 che dovranno, tra l’altro, indicare i soggetti gestori dei siti stessi nel rispetto del principio di gestione partecipata attraverso accordi stipulati con i proprietari terrieri siano essi pubblici, collettivi o privati e dovranno prevedere come impegni, per i suddetti proprietari, anche attraverso un apposito sistema di incentivi, le attività da promuovere e incentivare di cui alla lettera C) dell’Allegato B, le attività da favorire di cui all’Allegato C nonché gli obblighi di cui all’Allegato D alla presente deliberazione;
ATTESO che, ai sensi del citato Regolamento 73/2009 (CE), le misure di conservazione previste dalla presente Deliberazione, laddove applicabili, entrano a far parte degli impegni delle aziende agricole ricadenti all’interno dei siti Natura 2000 regionali, in applicazione del regime di condizionalità stabilito dalle relative deliberazioni della Giunta regionale di recepimento.
PRESO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto alla concertazione con le parti sociali;

all’unanimità,

DELIBERA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assegnare le ZPS regionali alle tipologie di cui all’art 4, comma 1, del D.M. 17 ottobre 2007 sulla base della descrizione e delle caratteristiche ambientali contenute nell’allegato 1 del suddetto D.M., come riportato nell'Allegato A, parte integrante della presente Deliberazione;

2. di adottare le misure di conservazione generali e di definire le attività da promuovere e incentivare, valide per tutte le ZPS della Regione Lazio riportate nell'Allegato B, parte integrante della presente deliberazione;

3. di adottare le misure di conservazione specifiche e di definire le attività da favorire per le singole tipologie di ZPS, riportate nell’Allegato C, parte integrante della presente deliberazione;

4. di adottare misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), da designarsi ai sensi della normativa comunitaria e statale richiamata in premessa, riportate nell’Allegato D, parte integrante della presente deliberazione;

5. di stabilire che le misure regolamentari in ambito forestale per alcune tipologie di habitat contenute nel citato DM 17 ottobre 2007 e successive modificazioni, sono contemplate e attuate, nella Regione Lazio, dal citato r.r.7/2005 con l'eccezione di quanto riportato nell'Allegato C, punti 1, lettera c), 2, lettera c) e 3, lettera c), relativamente alle Regolamentazioni e nell'Allegato C punto 2, lettera a), relativamente agli Obblighi, nonché di stabilire che dette attuazioni sono da considerarsi misure di conservazione per le ZPS e le ZSC regionali, oltre alle eventuali misure di conservazione inserite in piani di gestione per le singole ZPS o ZSC;

6. di stabilire, in attuazione dell’art. 22 paragrafo b) della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e successive modificazioni, che, l’introduzione di Torymus sinensis antagonista del Dryocosmus kuriphilus (Cinipide galligeno del castagno) è subordinata alla valutazione di uno specifico studio comprendente un’analisi dei rischi ambientali, predisposto dai soggetti privati ovvero dagli enti territoriali richiedenti, i quali vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che evidenzi l’assenza di pregiudizi per le specie e gli habitat naturali. Qualora lo studio evidenzi l’inadeguatezza delle informazioni scientifiche disponibili, devono essere applicati principi di prevenzione e precauzione, compreso il divieto di introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per gli atti autorizzativi di competenza e al Comitato stabilito dall’art. 20 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni.

7. di stabilire che per verificare la presenza nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate dalla Regione, di specie di uccelli nidificanti di cui alla citata direttiva 2009/147/CE, va adottato come testo di base il volume: Nuovo Atlante degli Uccelli Nidificanti nel Lazio. Edizioni ARP (Agenzia Regionale Parchi), Roma, pp. 464”, che deriva dal parco progetti approvato con la deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2006 n. 314, fermo restando l’utilizzo dell'aggiornamento costante della letteratura scientifica;

8. di stabilire che le eventuali misure di conservazione incluse nei piani dei gestione specifici delle singole ZPS o ZSC possono modificare o integrare le misure di conservazione di cui agli Allegati B, C e D alla presente deliberazione, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali;

9. di stabilire che, nelle porzioni delle ZPS e ZSC ricadenti all’interno delle aree naturali protette, le misure di conservazione riportate nella presente deliberazione integrano le misure di salvaguardia previste dai provvedimenti istitutivi ovvero, qualora esistenti, i piani e i regolamenti delle singole aree naturali protette;

10. di stabilire, secondo le disposizioni dell’articolo 6, comma 4, della Direttiva 92/43 CE e dell’articolo 5 del DPR 357/97 e successive modificazioni, che:
- qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione d’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano, un progetto o un intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico inclusi motivi di natura sociale o economica, la Giunta regionale può approvare piani e la Direzione regionale Ambiente può autorizzare progetti e interventi, anche in contrasto con le misure di conservazione di cui agli Allegati alla presente deliberazione, prevedendo in ogni caso, nel sito stesso, misure compensative obbligatorie, atte a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000, informandone preventivamente il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e, per il tramite dello stesso, la Commissione Europea;
-qualora un piano, un progetto o un intervento debba essere realizzato in un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritaria, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione Europea, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;

11. di dare mandato al Direttore della Direzione regionale Ambiente di intraprendere e finalizzare, entro e non oltre il 30 luglio 2012, il percorso amministrativo necessario a stabilire apposite misure contrattuali, previste dalla normativa comunitaria e nazionale richiamate in premessa, per la gestione dei siti Natura 2000 che dovranno, tra l’altro, indicare i soggetti gestori dei siti stessi nel rispetto del principio di gestione partecipata attraverso accordi stipulati con i proprietari terrieri siano essi pubblici, collettivi o privati e dovranno prevedere come impegni, per i suddetti proprietari, anche attraverso un apposito sistema di incentivi, le attività da promuovere e incentivare di cui alla lettera C) dell’Allegato B, le attività da favorire dell’Allegato C e gli obblighi di cui all’Allegato D della presente Deliberazione;

12. di stabilire espressamente la cessazione della vigenza della deliberazione della Giunta regionale 4 Agosto 2006, n. 533, concernente "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione transitorie e obbligatorie da applicarsi nelle Zone Di Protezione Speciale.", come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2007 n.719.

La presente deliberazione sostituisce integralmente la deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2008 n. 363 concernente “Rete Natura 2000: misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale”, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2008 n.928;


La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito regionale dell’Assessorato all’ambiente e sviluppo sostenibile dedicato a Natura 2000.

Il Codice del sito Zona di Protezione Speciale: IT 6050008 - Tav 5 - Monti Simbruini /Ernici




 


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